Iscrivere mio figlio a scuola

La domanda di iscrizione al primo anno della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e di secondo grado e ai Centri di formazione professionale che aderiscono al procedimento di iscrizione on line, si presenta ogni anno nel periodo generalmente compreso tra gennaio e febbraio. É prevista una fase di registrazione e, quindi, l’iscrizione on line vera e propria, secondo le indicazioni diffuse con apposita circolare del Miur, da consultare per le disposizioni specifiche per ciascun ordine di scuola.

Scuole statali e scuole paritare

L’utilizzo dell’applicazione Iscrizione on line è obbligatorio per tutte le scuole statali, escluse le scuole dell’infanzia, ma è facoltativo per le scuole paritarie. Se la scuola paritaria prescelta non ha aderito alla procedura delle Iscrizioni on line, è necessario prendere contatti direttamente con la medesima.

Centri di formazione professionale

L’iscrizione ai corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) funzionanti presso i Centri di formazione professionale (Cfp) si effettua on line solo se le regioni hanno aderito alla procedura delle Iscrizioni on line con apposita convenzione. Le scuole e i Centri di formazione professionale possono accedere al portale web del Miur per conto delle famiglie che non hanno la possibilità di utilizzare il sistema on line.

La scelta dell’istituto

Per individuare la scuola che meglio risponde alle proprie esigenze è disponibile Scuola in Chiaro, la piattaforma del Ministero che fornisce schede informative sulle scuole di ogni ordine e grado e consente di mettere a confronto le varie offerte formative. Ciò vale anche per individuare i vari corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP).

Chi deve effettuare l’iscrizione

Effettuano l’iscrizione presso una scuola statale o paritaria i genitori o gli esercenti la responsabilità  genitoriale.

Il servizio Iscrizioni on line

Per accedere alla domanda di iscrizione occorre conoscere il codice della scuola o del Centro di formazione professionale prescelto. Il codice della scuola o Cfp è reperibile attraverso Scuola in Chiaro. Il servizio Iscrizioni on line prevede tre fasi: registrazione (per chi non ha un'identità SPID o credenziali Polis), compilazione e invio della domanda, ricezione degli aggiornamenti sullo stato della domanda.  

Vai al portale dedicato alle ISCRIZIONI ON LINE

Sapere la differenza tra le scuole paritarie e le scuole private

Sapere la differenza tra le scuole paritarie e le scuole private

La legge 62 del 2000 ha stabilito (al comma 7 dell'articolo 1) che, dopo tre anni dalla sua entrata in vigore, le varie tipologie di scuole non statali previste dall'ordinamento allora vigente (autorizzate, legalmente riconosciute, parificate, pareggiate…) sarebbero state ricondotte a due: scuole paritarie e scuole non paritarie.

Scuole paritarie

Le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico e sono inserite nel sistema nazionale di istruzione. Per gli alunni, la regolare frequenza della scuola paritaria costituisce assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Il riconoscimento della parità garantisce:

  • l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti
  • le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato
  • l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore legale delle scuole statali.

Scuole non paritarie

Le scuole non paritarie sono sempre di natura privata, e sono iscritte in elenchi regionali aggiornati ogni anno, reperibili sul sito internet dell'Ufficio scolastico regionale competente per territorio.

La regolare frequenza della scuola non paritaria da parte degli alunni costituisce assolvimento dell'obbligo di istruzione, ma esse non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale né attestati intermedi o finali con valore di certificazione legale.

Pertanto gli studenti devono sostenere un esame di idoneità al termine di ogni percorso scolastico oppure se vogliono trasferirsi in una scuola statale o paritaria.

Tali scuole devono sempre esplicitamente indicare il proprio status di non paritaria. Eventuali denominazioni che possono indurre in equivoco circa la natura della scuola debbono essere contestate dall'Ufficio scolastico regionale, anche, eventualmente, con apposita segnalazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Ottenere i riconoscimenti previsti dal Programma per la valorizzazione delle eccellenze scuola

Gli studenti della scuola secondaria di secondo grado che abbiano ottenuto il punteggio di 100 e lode nell'esame di Stato o abbiano raggiunto risultati elevati in una o più competizioni elencate nel Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze, hanno diritto a ottenere riconoscimenti e premi per l'impegno e la dedizione allo studio.

Il Miur assegna alle scuole le risorse finanziarie per premiare gli studenti con uno dei seguenti incentivi:

  • accreditamenti per l'accesso a biblioteche, musei, istituti e luoghi della cultura;
  • ammissione a tirocini formativi;
  • partecipazione a iniziative formative organizzate da centri scientifici;
  • viaggi di istruzione e visite presso centri specialistici;
  • benefici di tipo economico;
  • altre forme di incentivo secondo intese e accordi stabiliti con soggetti pubblici e privati.

Il premio è consegnato dal dirigente scolastico della scuola di frequenza, appena siano disponibili le risorse finanziarie.

Il nominativo dello studente può essere inserito nell'Albo Nazionale delle Eccellenze, pubblicato sul sito dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).

Il consenso per l'iscrizione all'Albo nazionale delle eccellenze va consegnato alla scuola dove si sostiene l'esame di Stato.

I vincitori di una competizione elencata nel Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze, consegnano il consenso per l'iscrizione all'Albo al soggetto organizzatore della competizione.

Richiedere il trasferimento/nulla osta

Se un alunno, nel corso dell'anno scolastico, deve trasferirsi da una scuola all'altra, occorrerà seguire la procedura indicata:

  • presentare una domanda al Dirigente Scolastico della scuola in cui intende trasferirsi, spiegando i motivi della richiesta di trasferimento;
  • presentare al Dirigente Scolastico della scuola frequentata una domanda documentata di rilascio di nulla osta di passaggio tra scuole. Il "nulla osta" è il documento da presentare alla nuova scuola per l'effettiva iscrizione;
  • in seguito, la scuola di provenienza invia la documentazione alla scuola di arrivo scelta. Il nulla osta, se debitamente motivato, non può essere negato.

Recuperare il mio diploma di scuola superiore in caso di furto o smarrimento

Ritiro dell’attestato: i diplomi, stampati ogni anno dall’Istituto Poligrafico dello Stato e inviati agli Uffici scolastici Regionali, devono essere richiesti direttamente al Dirigente scolastico della scuola presso la quale sono stati conseguiti. In alternativa, è possibile richiedere una certificazione sostitutiva all’Ufficio Territoriale (ex Ufficio scolastico provinciale) competente.

Dati errati: nel caso in cui i dati anagrafici riportati sul diploma siano errati, è opportuno rivolgersi alla segreteria scolastica della scuola che ha rilasciato il documento (o, se la scuola non esiste più, all’Ufficio Territoriale), la quale potrà apportare modifiche al documento, ma non potrà rilasciare un nuovo diploma. Il diploma è valido anche se sul documento sono state riportate delle correzioni (Legge 7 febbraio 1969, n.15).

Smarrimento, furto, distruzione del cartaceo del Diploma: In caso di smarrimento, furto, distruzione del cartaceo l’interessato può ottenere il certificato sostituivo del Diploma (per una sola volta), avente a tutti gli effetti lo stesso valore dell’originale (cfr. art.187, commi 3 e 4, e art.199, comma 6, del T.U. Istruzione). La certificazione sostitutiva è rilasciata dall’Istituto scolastico ove è stato conseguito il titolo di studio o, dall’Ufficio scolastico territoriale nel cui ambito è compreso lo stesso Istituto, qualora non sia stato fatto il decentramento agli istituti scolastici della provincia da parte del medesimo istituto. Si potranno comunque avere in numero illimitato certificati semplici attestanti l’avvenuto conseguimento del Diploma, ma non aventi valore sostitutivo dello stesso, a cura dell’istituto scolastico. Nel caso in cui sia iscritto a un corso universitario, accertarsi che il titolo di studio non sia stato depositato all’atto dell’iscrizione alla facoltà e giacere negli archivi universitari.”